1. All'articolo 126 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «Il Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «, salvo che lo statuto disponga diversamente,»;
b) al terzo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che lo statuto disponga diversamente».