Art. 1.

      1. All'articolo 126 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «Il Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «, salvo che lo statuto disponga diversamente,»;

          b) al terzo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che lo statuto disponga diversamente».